News Letter


MANIFESTAZIONI CFI 2003

Nel bimestre luglio/settembre sono in programma in Italia i seguenti eventi organizzati, promossi o di riferimento degli Associati CFI:
PITTI IMMAGINE FILATI - 2/4 luglio a Firenze
MODA IN - 9/11 settembre a Milano
PITTI IMMAGINE CASA - 12/14 settembre a Firenze
61a ESPOSIZIONE INT.LE DEL CICLO E MOTOCICLO - 16/21 settembre a Milano
MICAM SHOEVENT- 20/23 settembre a Milano
MODA PELLE BY PITTI - 25/26 settembre a Firenze
CERSAIE - 30 sett./5ottobre a Bologna
NEWS LETTER CFI - 30 luglio 2003

NORMATIVE FIERISTICHE E PROCEDURA DI INFRAZI0NE PROMOSSA DALLA COMMISSIONE CEE (parte prima).
La Commissione CEE, in data 30 aprile 2003, ha indirizzato al Ministero degli Affari Esteri una nota con la quale si è richiamata l’attenzione del Governo Italiano sulla sentenza della Corte di Giustizia UE del 15 gennaio 2002 che ha dichiarato alcune normative statali e regionali contrarie ai principi stabiliti dal Trattato di Roma sulla libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi.
In particolare la sentenza ha stabilito che le leggi nazionali del 1934, del 1972 e del 1994, e le leggi regionali di Liguria del 1978, di Veneto del 1988, di Emilia-Romagna del 1980, di Lombardia del 1980, di Friuli-Venezia Giulia del 1981 e della Provincia autonoma di Trento del 1978, contravvengono agli obblighi del Trattato.
La Commissione nella sua comunicazione del 30 aprile 2003 ha sottolineato come anche la legge quadro 11 gennaio 2001, n. 7 sul settore fieristico solleva di per sé problemi di conformità con la sentenza della Corte di Giustizia UE, con particolare riguardo alla questione dell’autorizzazione preventiva all’esercizio dei servizi di organizzazione di manifestazioni fieristiche, nonché alla questione della composizione e del ruolo dell’istituto del Comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico.
Il Ministero degli Affari Esteri, entro il termine del 30 giugno indicato dalla Commissione, ha dato seguito alla nota precisando che le normative impugnate dalla sentenza della Corte sono state superate da successivi provvedimenti normativi regionali, mentre le leggi nazionali, inclusa la legge quadro n. 7/2001, sono da considerare decadute a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001 che ha trasferito alle Regioni la competenza a legiferare in materia fieristica.
Lo stesso Ministero a supporto della tesi ha portato all’attenzione della Commissione le leggi regionali di Lombardia n. 30 del 10 dicembre 2002, di Liguria n.8 del 9 febbraio 2000, di Emilia -Romagna n. 12 del 25 febbraio 2000, di Veneto n.11 del 23 maggio 2002, di Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 12 marzo 2003.
La Commissione CEE dovrà ora pronunciarsi sulla conformità di tali normative regionali al dispositivo della sentenza della Corte ed ai principi in essa contenuti.
NEWS LETTER CFI - 29 luglio 2003

NORMATIVE FIERISTICHE E PROCEDURA DI INFRAZIONE PROMOSSA DALLA COMMISSIONE CEE (parte seconda).
La posizione di CFI sulla questione della coerenza delle normative fieristiche regionali con le direttive comunitarie in materia e, più recentemente, con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 15 gennaio 2002 può essere così riassunta.
Sin dal 1998 CFI ebbe ad esprimersi in favore della tesi che l’organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia dovessero essere regolate nel rispetto dei principi di libero stabilimento e di libera prestazione di servizi e di libera circolazione delle merci all’interno dell’area comunitaria, accompagnata da norme a tutela del consumatore fieristico.
In coerenza con tali principi, ed in particolare con quanto fissato dal dispositivo della sentenza della Corte di Giustizia UE, si sostiene che la legge regionale della Lombardia n.30 del 10 dicembre 2002 ha recepito compiutamente le direttive comunitarie, attraverso la presa d’atto, da parte del competente Assessorato, della comunicazione che ogni Organizzatore del progetto di manifestazione è tenuto a fare. A rafforzare tale principio procedurale è prevista la clausola del silenzio-assenso in quanto l’Organizzatore, decorsi 60 giorni dalla comunicazione, e non intervenendo una richiesta di integrazione di informativa, è legittimato a realizzare il progetto espositivo.
La medesima legge regionale ha stabilito, in attuazione del principio di tutela del consumatore fieristico, una procedura per l’attribuzione della qualifica delle manifestazioni intesa a garantire espositori e visitatori sulla qualità dell’evento che viene iscritto nel calendario regionale e, successivamente, sul calendario nazionale. La garanzia al consumatore fieristico è data dal fatto che la procedura per l’assegnazione della qualifica richiede il raggiungimento di determinati parametri qualitativi.
Su queste premesse CFI è intervenuto presso il Coordinamento Tecnico Interregionale per le Fiere per sollecitare le Regioni ad adottare il modello lombardo nella fase di elaborazione, o rielaborazione, delle normative regionali in materia fieristica, confermando i criteri di armonizzazione per determinare le qualifiche delle manifestazioni e dei quartieri ospitanti e la redazione del calendario italiano delle fiere internazionali e nazionali, in conformità alle delibere della Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 24 ottobre 2002.
CFI si è inoltre attivato presso le competenti Direzioni Generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero delle Attività Produttive al fine di dare alla Commissione CEE una risposta alla lettera di messa in mora del 30 aprile 2003, entro il termine di tre mesi dal ricevimento. Il Ministero degli Affari Esteri, titolato alla risposta, ha inviato una comunicazione in tal senso, interrompendo i termini delle messa in mora e riservandosi di eventualmente sviluppare ulteriori motivazioni che dovrebbero far rientrare la procedura, ove le considerazioni addotte richiedessero ulteriori puntualizzazioni.
NEWS LETTER CFI - 29 luglio 2003

CALENDARIO FIERISTICO ITALIANO 2004
Il 10 luglio 2003 a Roma è stato presentato alla stampa il CALENDARIO FIERISTICO ITALIANO 2004 presso la sede della Conferenza dei Presidenti delle Regioni a Roma, ha presenziato anche CFI.
Su invito dell’Assessore alle Finanze della Regione Liguria, Renata Olivieri, CFI ha precisato che il Calendario 2004 è il risultato positivo dell’azione delle Regioni per dare attuazione alle delibere della Conferenza dei Presidenti del 24 ottobre 2002 in materia di indirizzi armonizzati in materia fieristica.
L’adozione delle schede per la rilevazione dei dati sulle manifestazioni del 2003 sarà di grande aiuto per la formulazione del Calendario 2005 il cui obiettivo è quello di garantire il consumatore fieristico sulla qualità delle manifestazioni che avranno ricevuto la qualifica internazionale, nazionale o regionale e locale in base ai parametri armonizzati.
In merito al calendario fieristico italiano il Coordinamento Interregionale per le fiere precisa che ogni eventuale variazione del calendario, in termini di data e luogo, può essere recepita e registrata mensilmente.
La richiesta di variazione deve essere fatta ad iniziativa dell’Ente Organizzatore al competente Assessorato Regionale, con invito a comunicare la stessa al Coordinamento Interregionale che provvederà all’aggiornamento del calendario che è pubblicato sul sito www.regioni.it.
NEWS LETTER CFI - 28 luglio 2003

IL SISTEMA FIERISTICO EUROPEO VERSO L’AREA MEDITTERRANEA
Nel quadro della riunione informale dei Ministri del Commercio dell’Unione Europea, dei Paesi di nuova adesione e dei Paesi del Mediterraneo, svoltasi a Palermo il 6 e 7 luglio, ha avuto luogo un convegno avente per titolo “Il sistema fieristico europeo incontra il sistema fieristico del Mediterraneo”, con la partecipazione dei rappresentanti di 18 Quartieri Fieristici dell’area.
Il programma della riunione ha previsto un intervento del Presidente CFI, Giancarlo Anselmi, che ha sottolineato le forti potenzialità degli Enti Organizzatori del sistema industriale italiano per una concreta collaborazione con i quartieri fieristici dell’area. Il comunicato conclusivo della riunione ministeriale, per la prima volta in un documento internazionale, menziona il ruolo delle fiere specializzate come motore di sviluppo economico.
NEWS LETTER CFI - 28 luglio 2003

CFI - STUDIO DI FATTIBILITA' PER ORGANIZZARE FIERE SPECIALIZZATE NELL'AREA DEL MEDITTERRANEO
Nel 1993 CFI ha avviato uno studio, portato a conclusione nel 1995, con la collaborazione della DG III della Commissione CEE, che si è posto come principale obiettivo quello di fornire un supporto minimo per la valutazione della opportunità di organizzare una tipologia di manifestazione fieristica itinerante con finalità di cooperazione nei Paesi dell’area del Mediterraneo meridionale ed orientale.
Lo studio è partito del presupposto che le fiere possono assumere un ruolo importante all’interno di processi di cooperazione allo sviluppo.
Tale documento, con i necessari aggiornamenti economico-statistici, può correttamente collocarsi nell’ambito delle politiche dell’Unione Europea per la cooperazione industriale e commerciale, riconfermate in occasione delle riunione informale dei Ministri del Commercio dell’Unione Europea, dei Paesi di nuovo adesione e dei Paesi del Mediterraneo, svoltasi a Palermo il 6 e 7 luglio 2003.
E’ significativo il fatto che per la prima volta in un comunicato conclusivo di una riunione a livello ministeriale si menziona il ruolo delle fiere specializzate come motore di sviluppo economico.
Come già precisato il documento CFI può riconfermare le sua validità attraverso un aggiornamento dei dati economici di riferimento dei Paesi dell’area mediterranea, dati che già al momento della loro rilevazione avevano confermato la fattibilità di progetti di manifestazioni fieristiche specializzate che potrebbero oggi non essere itineranti, ma essere collocate stabilmente presso strutture fieristiche, nel quadro di un calendario internazionale predeterminato.
NEWS LETTER CFI - 28 luglio 2003

FIERA MILANO. IL POLO ESTERNO EVOLVE NEI TEMPI PROGRAMMATI
Il Corriere della Sera del 23 luglio 2003
ha dato ampio risalto alla visita che il Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni ed il Presidente di Fondazione Fiera Milano Luigi Roth hanno fatto al cantiere del nuovo Polo fieristico milanese di Rho-Pero.
Lo stato di avanzamento dei lavori e la programmazione delle opere infrastrutturali, sottoposta ad una apposita Commissione di vigilanza istituita dalla Regione, danno garanzia che il nuovo Polo fieristico sarà dotato per tempo di tutte le strutture necessarie al suo funzionamento alla data del 30 marzo 2005.
A partire quindi dalla primavera 2005, a lavori terminati, la nuova fiera garantirà 530.000 metri quadri espositivi lordi, articolati in otto padiglioni, di cui sei monoplanari e due biplanari. All’interno del recinto fieristico sono disponibili 80 sale congressi, 20 ristoranti, 25 bar.
Con l’utilizzo del Polo esterno comincerà la progressiva dismissione del Polo urbano, che resterà in attività limitatamente ai padiglioni del Portello (14,15, e 16) integrati dai padiglioni 12, 13, 19 e 17 parziale per 104.113 metri quadrati espositivi lordi.
La complessità delle opere in cantiere, di cui quelle infrastrutturali coinvolgono la Pubblica Amministrazione, aveva fatto sorgere qualche perplessità sulla piena operatività del nuovo Polo fieristico nei tempi progettati. L’autorevole e responsabile intervento dei Presidenti Formigoni e Roth fuga ogni motivo di dubbio e CFI è lieto di poter informare i propri Associati della possibilità di confermare - o di rimodulare, razionalizzandoli - i calendari delle manifestazioni da essi organizzate a partire dalla primavera 2005, per il miglior posizionamento delle nostre fiere sul mercato mondiale.
NEWS LETTER CFI - 28 luglio 2003

STATUTO CFI. PROGETTO DI RIFORMA
Si sono conclusi i lavori della Commissione Ristretta incaricata dalla Giunta CFI e da CTC di elaborare il progetto di riforma delle Statuti CFI. Il testo conclusivo è stato opportunamente vagliato in sede legale ed ha avuto parere favorevole da parte di Confindustria.
Gli obiettivi della riforma statutaria indicati dalla Giunta CFI sono stati:
- l’adeguamento alle modifiche del sistema fieristico italiano derivanti dalle normative statuali e regionali che regolano la materia in attuazione della legge quadro n°7 dell’11 gennaio 2001, la legge costituzionale n°3 del 18 ottobre 2001 e le leggi regionali da essa derivanti, nonché in adesione al dispositivo della sentenza della Corte di Giustizia UE del 15 gennaio 2002;
- l’allargamento di CFI alle componenti del sistema Confindustria interessate con ruoli istituzionali diversi alla materia fieristica con l’obiettivo di rafforzare, attraverso un più stretto coordinamento operativo, la presenza industriale nel mondo fieristico;
- lo sviluppo della partecipazione della componente CFI rappresentata dagli organizzatori di manifestazioni dedicate al settore industriale attraverso il nuovo istituto della Conferenza degli Enti Organizzatori (CEO).
In particolare la riforma statutaria, tenendo in evidenza alcune indicazioni di fondo della base associativa CFI, ha previsto:
- l’inserimento delle Confindustrie Regionali tra i soci CFI;
- l’abolizione della categoria dei soci aggregati;
- il diritto di voto correlato al contributo versato annualmente a CFI;
- la trasformazione dell’Assemblea in Assemblea Generale CFI;
- la creazione dell’istituto della Conferenza degli Enti Organizzatori con proprio regolamento di funzionamento;
- la ristrutturazione della Giunta CFI e del Comitato di Presidenza, creando la funzione di Vicepresidente vicario eletto dall’Assemblea Generale e confermando i due Vicepresidenti rispettivamente di nomina confederale e della Conferenza degli Enti Organizzatori;
- la nuova regolamentazione dell’istituto dei Probiviri adeguandosi allo statuto confederale;
- la regolamentazione dell’istituto dei Revisori dei Conti;
- la puntualizzazione della procedura di cooptazione alla Giunta CFI.
Il testo finale del rinnovando Statuto CFI sarà portato all’esame ed alla approvazione della Giunta CFI nella sua prossima riunione del 22 settembre 2003.
NEWS LETTER CFI - 28 luglio 2003

IL WEB NON E’ UNA MINACCIA PER LE MANIFESTAZIONI REALI

Durante il Convegno che si è svolto a Milano organizzato dal Comitato Fiere Industria dal titolo “Servizi online e virtualità delle manifestazioni internazionali” sono stati presentati i risultati di una ricerca condotta dall’Università Bocconi sull’utilizzo di Internet da parte delle Organizzazioni produttive del “Made in Italy”.
La ricerca svolta dalla Professoressa Golfetto del CERMES - Centro di Ricerca sui Mercati - dell’Università Bocconi di Milano, ha analizzato la presenza fieristica italiana su Internet, intesa sia come offerta di servizi fieristici online da parte delle manifestazioni “fisiche” tradizionali, sia come offerta di “alternative virtuali” alle manifestazioni stesse.
Il campione analizzato è composto da 168 siti delle principali manifestazioni fieristiche rispetto ad una selezione di 25 siti benchmark, scelti tra le più internazionalizzate d’Europa e degli Stati Uniti.
L’analisi dei siti italiani ha messo in luce il fatto che il 95% delle manifestazioni italiane di livello internazionale dispone di un proprio sito, in cui vengono presentate informazioni sulla manifestazione e sui mercati di riferimento, vari tipi di rappresentazione dell’offerta espositiva e la gamma di servizi fieristici disponibili per espositori e visitatori, acquistabili anche online.
L’analisi ha valutato in particolare la profondità delle informazioni e il grado di servizi offerti dai siti in esame, da cui emerge soprattutto che i siti delle manifestazioni italiane sono ancora un po’ poveri di informazioni, sia per quanto riguarda l’aspetto “turistico” (accessibilità, ricettività, svaghi, ecc. della città ospitante) sia per quanto riguarda l’aspetto “business” (mercati di riferimento e target della manifestazione). Inoltre, la quota di siti che presentano servizi “collaterali” a espositori e visitatori, con relativa possibilità di acquisto online è limitata, mentre sono pochissimi i siti che offrono una “visita virtuale” della manifestazione (stand in 3D, chat con gli espositori, percorsi tematici, ecc.).
Nel complesso, tuttavia, la situazione di siti italiani (malgrado le note difficoltà di penetrazione del web nel nostro Paese) non appare molto distante a quella dei siti benchmark. Sotto il profilo della completezza dei contenuti e dei servizi offerti, (presenza-assenza delle diverse categorie di informazioni e di servizi) i siti benchmark sono utilizzati al 50% delle possibilità, mentre quelli italiani (in genere di costituzione più recente) raggiungono il 30%.
I siti italiani risultano invece essere sostanzialmente allineati ai siti benchmark sotto il profilo della funzionalità tecnica (navigabilità, velocità di caricamento, multimedialità, ecc.) mentre sono superiori da un punto di vista del profilo estetico (grafica, armonia cromatica, ecc.).
Dal punto di vista degli Organizzatori, la presenza sul web ha soprattutto l’obiettivo di migliorare l’informazione e la promozione della manifestazione presso gli utenti, anche se sono ancora molto pochi coloro che realizzano una valutazione dei ritorni dell’impegno su Internet e la maggior parte dichiara di non essere in grado di valutare pienamente i risultati dell’attività online rispetto a quella reale. Inoltre, risulta che non vengono in genere offerti servizi o possibilità di presenza sul sito a imprese che non siano anche espositori e che la promozione del sito presso motori di ricerca (i quali costituiscono il vero moltiplicatore di contatti) è effettuato in meno della metà dei casi.
In tale quadro, sotto il profilo dell’utilizzo del sito emerge che la presenza di espositori sul sito avviene soprattutto attraverso modalità che non richiedono impegno (di tempo o economico) da parte degli espositori stessi. Inoltre, i “visitatori virtuali” risultano in numero mediamente inferiore e meno internazionalizzato dei visitatori reali, il traffico dei visitatori del sito è concentrato per il 69% dei visitatori nel periodo/mese della manifestazione e l’accesso al sito avviene direttamente nel 67% dei casi (solo nel 33% dei casi il visitatore passa attraverso motori di ricerca o simili). Ciò a testimonianza delle forza dei marchi fieristici, ma anche del limitato uso che viene fatto del web per moltiplicarne la visibilità.
Si può dunque affermare che le tecnologie multimediali applicate alle fiere non hanno determinato il paventato calo di interesse per le fiere specializzate e quindi il web è destinato a rafforzare e non a sostituire le manifestazioni reali.
Analizzando alcuni dati elaborati da CERMES/Bocconi risulta infatti, dal raffronto tra l’anno 1995 e il 2001, che le manifestazioni fieristiche internazionali, hanno fatto registrare una crescita di
- manifestazioni da 130 a 158
- aree locate da 3.5 milioni di mq a 4 milioni di mq
- espositori totali da 91.208 a 103.562
- espositori stranieri da 22.607 a 26.470
- visitatori totali da 8.9 milioni a 10.9 milioni
- visitatori stranieri da 711 mila a 717 mila
Le fiere online, ancorché perfettibili, non rappresentano una minaccia per le fiere fisiche, che invece continueranno a prosperare, come risulta dai dati sopra ricordati.
NEWS LETTER CFI - 25 luglio 2003

NORMATIVE REGIONALI SULLE FIERE
CFI si sta attivando su diversi fronti per conseguire normative regionali armonizzate in materia fieristica.
In primo luogo ha collaborato e collabora con il Coordinamento Interregionale per le Fiere nella elaborazione di criteri uniformi in tema di:
- qualifica delle manifestazioni fieristiche;
- qualifica dei quartieri fieristici;
- calendario italiano delle fiere internazionali e nazionali;
- scheda di rilevazione dei dati statistici delle manifestazioni.
Collabora con AEFI e CFT nella elaborazione di un progetto di certificazione dei dati riguardanti le manifestazioni fieristiche.
Infine ha dato un contributo alla stesura della legge n° 30 del 10 dicembre 2002 della Regione Lombardia ed al suo Regolamento di attuazione di prossima pubblicazione.
Inoltre sta offrendo collaborazione in diverse sedi regionali per l’applicazione dei deliberati della Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 24 ottobre 2002 che hanno approvato i criteri sulla qualifica delle manifestazioni, dei quartieri fieristici e sul calendario italiano delle fiere, nel quadro di normative armonizzate.
Nell’ambito del Ministero delle Attività Produttive partecipa ai lavori per la creazione del Tavolo dei Sistema Fieristico Italiano ai fini della promozione all’estero delle fiere italiane.
CFI partecipa inoltre ai seguenti organismi:
- Gruppo di lavoro permanente per l’esame e l’approfondimento delle problematiche del settore, nell’ambito del Coordinamento Interregionale per le Fiere;
- Commissione consultiva delle Regione Lombardia per il Settore Fieristico;
- Commissione tecnica consultiva per le fiere delle Regione Emilia-Romagna.
LE FONTI:
1) Commissione delle Comunità Europee.
“Comunicazione interpretativa concernente l’applicazione delle regole del mercato interno al settore delle fiere e delle esposizioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale CE dell’8 maggio 1998.
2) Sentenza della Corte di Giustizia UE del 15 gennaio 2002 che ha condannato la Repubblica Italiana per aver mantenuto in vigore norme statali, regionali e provinciali in materia fieristica ritenute incompatibili con i principi comunitari della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento stabiliti dal Trattato di Roma.
3) Legge quadro sulla attività fieristiche n° 7 dell’11 gennaio 2001.
4) Legge costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001 recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione e parere pro-veritate sollecitato da CFI sulla portata del dettato costituzionale al fine della tutela della concorrenza e del consumatore fieristico.
5) Delibere della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome italiane del 24 ottobre 2002.
6) Legge Regionale n° 30 del 10 dicembre 2002 della Regione Lombardia (BURL del 13/12/2025) e Regolamento di Attuazione.
NEWS LETTER CFI - 25 luglio 2003

PARERE PROVERITATE
La riforma del titolo V della Costituzione apportata dalla legge costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001 ha fissato le competenze di Stato e Regioni in base al principio della ripartizione delle funzioni.
Alcune funzioni non sono suscettibili di una valutazione frazionata e, in tale contesto, lo Stato può certamente intervenire per disciplinare la materia, almeno sui principi.
Premesso che la funzione di “tutela della concorrenza” rientra nella competenza esclusiva dello Stato, le leggi regionali conseguenti devono trovare nella legge statale la fonte cui riferirsi.
La “tutela della concorrenza” rientra nella più ampia materia della “regolamentazione di un settore economico” nel cui ambito si colloca il sistema fieristico, la cui valenza è stata riconosciuta dalla legge quadro n° 7 dell’11 gennaio 2001 e più recentemente della Sentenza della Corte di Giustizia CE del 15 gennaio 2002.
Pertanto, fermo che una funzione di indirizzo e coordinamento non può essere disconosciuta in capo allo Stato anche per la tutela della concorrenza in materia fieristica, ne discende che, dinanzi all’esercizio di detta funzione, le normative regionali in tale materia dovranno necessariamente uniformarsi ai dettami contenuti nella relativa disciplina statale.
A sostegno di ciò si evidenziano i seguenti punti:
a) la nuova competenza delle Regioni è da attribuire all’interesse dello Stato a decentrare talune funzioni, piuttosto che all’interesse proprio delle Regioni;
b) la previgente normativa delle funzioni delegate alle Regioni a statuto speciale, e talune specifiche sentenze della Corte Costituzionale, hanno previsto comunque la funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato rispetto alle autonomie normative regionali;
c) l’idea del coordinamento, intesa quale capacità di indicare obiettivi primari ed i criteri per perseguirli, è sicuramente compatibile con un sistema fondato sul principio dell’autonomia e necessaria quando si vuole operare nell’ambito di una società complessa;
d) la competenza statuale in materia di concorrenza è trasversale a tutti i settori economici, compresa la materia fieristica, e come tale comporta la necessità di coordinamento centrale;
e) normative di indirizzo sulla tutela della concorrenza in materia fieristica e sulla tutela del consumatore fieristico non sono da considerare limiti all’autonomia, ma come strumento per salvaguardare interessi non suscettibili di apprezzamento frazionato, e ciò con particolare riferimento alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale e nazionale;
f) non ultimo elemento di fatto è l’esigenza emersa nell’ambito del Coordinamento tecnico interregionale per le fiere di una linea uniforme nella qualificazione delle manifestazioni fieristiche e dei Quartieri fieristici e dei criteri per la diffusione del calendario annuale delle manifestazioni internazionali e nazionali.
Le considerazioni sopra enunciate sono analiticamente motivate e confermate da un parere pro-veritate del 2 ottobre 2002 che CFI ha richiesto ad un Collegio di Docenti universitari di diritto amministrativo.
NEWS LETTER CFI - 25 luglio 2003

LEGGE REGIONALE LOMBARDA n° 30 del 10 dicembre 2002 (Supplemento ordinario n° 50 del BURL del 13/12/2025) “Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo”
Si ritiene che la legge regionale sia ben strutturata ed adeguata alle direttive UE, nonché alla recente sentenza della Corte di Giustizia, confermando il carattere dell’attività fieristica come attività imprenditoriale di natura privatistica (già riconosciuto dalla legge quadro n° 7 del 2001), e come tale sottratta a regimi vincolistici.
Nell’articolato (art. 14 - Regolamento di attuazione) manca un riferimento alla disciplina relativa alla trasformazione degli Enti organizzatori, costituiti a norma della legge regionale 45/80, i cui statuti sono stati approvati dalla Giunta regionale. Tuttavia la bozza di regolamento di attuazione all’art. 20 disciplina la materia, nei termino sostenuti da CFI.
L’art. 3 determina in 1.000 mq. la superficie massima per le manifestazioni espositive organizzate nell’ambito di convegni ed eventi culturali. Tale entità va intesa come limite massimo da correlare con la dimensione dell’evento cui si riferisce.
L’art. 4, punto 5, stabilisce l’obbligo di bilanci asseverati per le manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale, condiviso da CFI.
L’art. 5 stabilisce l’obbligo della comunicazione preventiva alla Regione, il principio del silenzio-assenso, l’intervallo di 60 giorni tra comunicazione e realizzazione in omaggio al principio di libertà di stabilimento, senza implicazioni con il successivo iter relativo alla qualifica della manifestazione ed al calendario.
L’art. 6 è importante dichiarazione di indirizzo per il riconoscimento di possibili intese europee per evitare concomitanze e per addivenire alla elaborazione di un calendario europeo, oltre a promuovere forme di coordinamento interregionale sulle qualifiche e sul calendario fieristico nazionale.
Con l’art. 7 si stabiliscono i tempi procedurali che sono:
- 31 gennaio: richiesta di inserimento nel calendario e di riconoscimento della qualifica delle manifestazioni;
- 31 marzo: la Regione comunica il riconoscimento della qualifica e trasmette al Coordinamento Interregionale eventuali modifiche di date;
- 30 giugno: termine del procedimento di formazione del calendario fieristico italiano;
- 31 luglio: la Regione approva il calendario delle fiere internazionali e nazionali;
- 15 settembre: la Regione approva il calendario delle fiere locali;
- 30 novembre: la Regione pubblica il calendario regionale delle fiere.
Con questi tempi procedurali si possono individuare spazi utili per addivenire alla auspicata edizione del calendario nazionale ed europeo, nell’intervallo tra le ultime due date.
Quanto agli articoli 8 e 9 nulla vi è da eccepire, se non rilevare che non si fa menzione del problema della trasformazione degli Enti organizzatori costituiti a norma della legge 45/80, che viene abrogata. Problema ovviato con il Regolamento di attuazione.
L’art.10 prevede la nomina della Commissione Consultiva Regionale per il settore fieristico che, nella sua indeterminatezza potrebbe rivelarsi pletorica. La sua costituzione riveste carattere della massima urgenza, visto che tra i suoi compiti vi è il parere sul Regolamento di attuazione della legge regionale che deve essere approvato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, per di più di intesa con le altre Regioni in tema di parametri per le qualifica dei quartieri fieristici e delle manifestazioni fieristiche, oltre che del calendario nazionale.
L’art. 11, riguardante la promozione del sistema fieristico non prevede la partecipazione delle rappresentanze imprenditoriali all’apposito comitato per la programmazione, che è costituito esclusivamente da rappresentanti della burocrazia regionale. Il progetto promozionale va vissuto anche alla luce di iniziative settoriali gestite in sede nazionale e/o regionali concorrenti e, conseguentemente, l’apporto delle Associazioni più rappresentative del sistema fieristico italiano può essere conferente così come quello di Confindustria Lombardia per il settore industriale.
Sull’art. 12 (Sanzioni) si rileva che talune misure indicate appaiono ragionevoli: peraltro la flessibilità ammessa può tenere conto, nella casistica, della buona fede, delle colpa per negligenza e della responsabilità per dolo o frode. In proposito si raccomanda il massimo rigore in sede applicativa.
NEWS LETTER CFI - 25 luglio 2003

MINISTERO ATTIVITA’ PRODUTTIVE -ACCORDI DI SETTORE
Il Ministero delle Attività Produttive, Dipartimento Internazionalizzazione, D.G. per la promozione degli scambi Div. III, ha diffuso la circolare n° 500204 in data 8 gennaio 2003, contenente comunicazioni in materia di Accordi di Settore.
La direttiva ministeriale è dedicata all’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla legge 1083/1954, riservate alle Associazioni di categoria nel quadro degli accordi di settore che coinvolgono il Ministero, l’ICE e le Associazioni stesse.
L’applicazione dei benefici della legge 1083 anche agli Enti fieristici e agli Enti organizzatori verrà a cessare con la trasformazione di detti Enti in società di capitali, così come previsto della vigenti normative in materia fieristica, nonché dalle direttive europee.
Mentre è all’esame un accordo di settore per il Sistema Fieristico Italiano, finalizzato alla promozione internazionale del sistema stesso, le iniziative riguardanti le singole manifestazioni fieristiche possono rientrare nell’ambito dei diversi Accordi di Settore.
Questo passaggio è espressamente previsto dalla nota ministeriale in oggetto quando, sotto il titolo 2. Risorse, specifica che “Possono altresì concorrere alla copertura del 50% a carico dell’Associazione anche gli apporti finanziari provenienti da altri organismi privati, quali sponsor delle iniziative (organismi fieristici, Camere di Commercio, banche, ecc.)”.
Dall’accordo politico tra Ente fieristico ed Associazione di categoria di riferimento è possibile avvalersi in futuro delle risorse della legge 1083 nella promozione di un settore industriale e della sua fiera di riferimento.
NEWS LETTER CFI - 25 luglio 2003

IL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA’ FIERISTICHE
Nel 1999 l’imposta sugli spettacoli è stata sostituita con l’imposta sugli intrattenimenti, limitatamente ad alcune attività che presentano l’aspetto ludico e di puro divertimento.
Dalla regolamentazione il legislatore ha opportunamente, e per coerenza concettuale, escluso le attività culturali, ma ha trascurato l’attività fieristica la cui peculiarità economica è stata ignorata o dimenticata.
Conseguentemente dal 1999 ad oggi le attività fieristiche sono assimilate impropriamente a quelle di intrattenimento con la conseguenza di subire aggravi burocratici che penalizzano e appesantiscono la gestione imprenditoriale delle manifestazioni di natura commerciale ed economica che si confrontano in un contesto europeo di libera concorrenza, vigilato con puntualità dall’Autorità comunitaria.
Il caso italiano è pertanto da considerarsi anomalo, in particolare quando, in virtù della normativa sugli intrattenimenti vigente, si affida alla SIAE il controllo fiscale della gestione degli accessi alle manifestazioni fieristiche ed, in extenso, della gestione amministrativa degli Enti fieristici ed organizzatori.
AEFI, CFI, CFT hanno da tempo sollecitato il Ministero dell’Economia, Agenzia delle Entrate, ad apportare le necessarie modifiche normative per restituire alle attività fieristiche il regime IVA ordinario, sottraendosi all’improprio controllo di SIAE. In tal senso l’azione delle componenti del sistema fieristico italiano ha portato all’approvazione di ordini del giorno parlamentari in occasione della discussione delle leggi finanziarie del 2002 e del 2003 e avanzando una precisa e motivata proposta di estrapolazione dalla tabella all. C del DPR 600/1972 della dizione “mostre e fiere campionarie”.
La posizione delle Associazioni rappresentative del sistema fieristico italiano è motivata da alcune considerazioni di fondo.
In primo luogo si pone il principio riconosciuto dalle direttive europee e dalle normative italiane della natura imprenditoriale della attività fieristica e della sua rilevanza economica ai fini dello sviluppo dell’economia nazionale e della internazionalizzazione delle imprese, il tutto collegato alla definitiva trasformazione di tutti gli enti fieristici e degli enti organizzatori in società di capitali.
In secondo luogo occorre considerare che le normative dei diversi paesi europei, cui quali il sistema fieristico italiano si confronta, non prevedono controlli di natura fiscale affidati ad enti di natura privata privi di competenza specifica e con finalità statutarie di altra natura quale è la tutela del diritto d’autore e le cui risorse sono destinate a soggetti privati assolutamente non assimilabili ai soggetti appartenenti al sistema fieristico.
Infine è opportuno ricordare che la restituzione dell’attività fieristica al normale regime IVA non modifica il gettito fiscale per l’Erario in quanto con la modifica richiesta si conferma l’aliquota ordinaria del 20%.
Con l’approvazione del collegato fiscale alla legge finanziaria 2002, avvenuta il 26 marzo, e con la riforma dell’IVA in esso prevista dall’art. 5, mirata alla semplificazione delle procedure, si ritiene che l’obiettivo che si propone il sistema fieristico italiano possa essere finalmente raggiunto nell’ambito delle leggi delega che il Ministero dovrà varare.
NEWS LETTER CFI - 25 luglio 2003

PROCEDURA D’INFRAZIONE DELLA COMMISSIONE UE AVVERSO LA REPUBBLICA ITALIANA
SULLE NORMATIVE FIERISTICHE

La sentenza della Corte di Giustizia UE del 15 gennaio 2002 ha condannato la Repubblica Italiana a modificare le normative nazionali e regionali in materia fieristica, rilevandosi che quelle vigenti prima dell’entrata in vigore della legge quadro n° 7 dell’11 gennaio 2001 sono incompatibili coi principi comunitari della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento fissati dal Trattato di Roma.
In particolare si è fatto riferimento alle normative nazionali del 1934, 1972 e 1994, nonché alle normative regionali di Liguria, Veneto, Marche, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e della Provincia Autonoma di Trento.
Le norme contestate riguardano l’obbligo per l’Organizzatore di fiere:
- del riconoscimento ufficiale da parte delle Autorità;
- di disporre di una sede permanente nel territorio italiano;
- di possedere una particolare forma o status giuridico;
- di svolgere attività in via esclusiva e senza scopo di lucro;
- di organizzare le fiere con periodicità;
- di rispettare scadenze particolarmente vincolanti nell’ambito della procedura amministrativa di autorizzazione obbligatoria;
- di organizzare una manifestazione che sia conforme agli obiettivi fissati da una Regione nel quadro della programmazione regionale;
- di vietare l’organizzazione di manifestazioni che non siano iscritte nel calendario ufficiale.
Ciò premesso, nelle more del giudizio presso la Corte di Giustizia UE e prima della sentenza, lo Stato italiano ha varato la legge quadro n° 7 dell’11 gennaio 2001, il cui contenuto ha mantenuto insoluti molti degli aspetti censurati dalla sentenza.
Con la legge costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001 è intervenuta una sostanziale modifica sulla competenza normativa in materia fieristica che è stata trasferita dallo Stato alle Regioni.
Conseguentemente le censure derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE e dei conseguenti principi cui devono ispirarsi le normative in materia sono da trasferire nelle leggi regionali.
In Italia pertanto si è in una fase di transizione che vede le Regioni impegnate a normare ex-novo o a modificare le normative vigenti per adeguarle alle direttive della Commissione UE concernenti l’applicazione delle regole del mercato interno al settore delle fiere e delle esposizioni, come risultano dalla comunicazione interpretativa pubblicata dalla G.U.C.E. dell’8 maggio 1998.
Le normative regionali in fieri si dovranno pertanto ispirare ai principi fondamentali della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento.
Questi principi comportano:
- la semplice presa d’atto da parte della Amministrazione regionale della volontà di un Organizzatore di organizzare una manifestazione fieristica, con semplice facoltà di richiedere un supplemento di informativa finalizzata ad accertare eventuali impedimenti di ordine o interesse pubblico;
- l’istituto del silenzio-assenso da parte della Amministrazione regionale a fronte della comunicazione dell’Organizzatore mira a semplificare al massimo l’aspetto burocratico;
- l’obbligo di non frapporre ostacoli alla libertà di organizzazione fieristica attraverso il riconoscimento ufficiale, la pretesa di una sede permanente, di una forma o status giuridico particolare, di attività esclusiva e senza scopo di lucro, di periodicità della manifestazione.
Peraltro nella sentenza della Corte di Giustizia UE è stato enunciato un ulteriore principio di rispetto dell’interesse generale inteso a garantire la necessaria qualità del servizio offerto e la sicurezza della manifestazione nell’interesse della tutela del consumatore fieristico.
Questo soggetto (il consumatore fieristico) e che si identifica sostanzialmente in due categorie specifiche, il visitatore e l’espositore, deve poter disporre di strumenti conoscitivi che gli consentano di fare le proprie scelte operative in materia fieristica, in omaggio al principio della trasparenza dell’offerta stessa.
Sotto questo altrettanto rilevante aspetto si sostiene che lo strumento della certificazione dei dati, il conseguente riconoscimento di qualifica della manifestazione, su richiesta dell’Ente organizzatore, e la pubblicazione di un calendario nazionale costituiscono le condizioni per affermare il principio della tutela del consumatore fieristico attraverso la trasparenza e la pubblicità delle referenze di ogni manifestazione, senza con ciò limitare il principio di base della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.
Le procedure previste dalle normative regionali a tutela del consumatore fieristico sono intese al rispetto del principio di garantire la necessaria qualità del servizio offerto e la sicurezza della manifestazione, riconosciuto dalla sentenza della Corte di Giustizia UE al paragrafo 27.
In conclusione le normative regionali italiane, che vanno a sostituire la legge quadro n° 7 dell’11 gennaio 2001 e che accolgono alcuni principi fondamentali da esse stabiliti in armonia con le direttive europee, si dovranno ispirare ai due principi fondamentali che regolano il mercato: libertà di stabilimento nell’esercizio di una attività imprenditoriale e tutela del consumatore.
In tal senso la recente normativa varata dalla Regione Lombardia, con la L.R. n° 30 del 10 dicembre 2002 e relativo regolamento di attuazione n° 5 del 12 aprile 2003, appare come il modello che meglio ha realizzato i due principi sopra enunciati.
In attuazione del principi della libertà di stabilimento CFI sostiene la validità della seguente procedura:
- l’Organizzatore, sia esso privato o pubblico, che svolge una attività, anche non specifica, all’interno dell’UE è obbligato a comunicare - a tempo debito, con il più largo anticipo rispetto alla data dell’evento - alla Pubblica Amministrazione il progetto fieristico e la P.A. ne prende atto, anche attraverso il semplice silenzio-assenso, salva la facoltà di richiedere un supplemento di informazione per accertare eventuali impedimenti di ordine e interesse pubblico.
L’Organizzatore ha comunque il diritto di realizzare il progetto fieristico decorsi sessanta giorni dalla comunicazione o dalla richiesta di informazioni integrative.
Quanto al principio della tutela del consumatore fieristico CFI sostiene che esso sia rispettato con la prescrizione che:
- l’Organizzatore chieda la qualifica della manifestazione ed il suo inserimento nel calendario regionale e nazionale;
- l’Organizzatore certifichi la veridicità dei dati riguardanti la manifestazione e dichiari l’avvenuta verifica del bilancio annuale da parte di società di revisione contabile;
- l’Organizzatore disponga di un regolamento della manifestazione ispirato a criteri che garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa anche tutelando la parità di accesso alle strutture, nonché l’adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad essi relativi.
Da fonte qualificata e informata a Bruxelles si è potuto appurare quanto segue:
a) la Commissione UE ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, alla fine di aprile 2003, una lettera di messa in mora per la mancata applicazione del dispositivo della sentenza della Corte di Giustizia UE del 15 gennaio 2002.
b) Il Governo Italiano deve formalizzare una risposta entro 60 giorni dal ricevimento della lettera della Commissione, e cioè entro il 30 giugno 2003, pena l’applicazione di onerose sanzioni pecuniarie.
c) La risposta alla Commissione può non essere esaustiva, ma è importante interrompere la decorrenza del termine del 30 giugno 2003, con riserva di far pervenire, entro un termine ragionevole, le motivazioni dettagliate a scarico di quanto eccepito nella lettera di messa in mora.
d) È opportuno ricordare che, in questa fase procedurale, la Commissione giudica e decide nei limiti e nei termini della sentenza della Corte di Giustizia UE, senza facoltà discrezionali.
e) La legge regionale della Lombardia n°30 del 10 dicembre 2002 viene valutata presso la Commissione in termini positivi, anche se taluni punti richiedono un supplemento di motivazione.
In particolare è da approfondire:
- la portata e le finalità delle definizioni “secondo gli indirizzi di programmazione regionale e locale” (art. 1) e “nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale” (art. 5.1);
- la tassatività dei termini di cui all’art. 7;
- la composizione ed i compiti della Commissione Consultiva Regionale con la partecipazione di rappresentanze delle associazioni di categoria del settore fieristico (art. 10).
f) Le sanzioni pecuniarie comminate dalla Commissione UE sono a carico dello Stato Italiano, anche se le responsabilità sono delle Regioni che non hanno aggiornato le rispettive normative fieristiche.
NEWS LETTER CFI - 25 luglio 2003















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