| News
Letter
MANIFESTAZIONI CFI 2003
Nel bimestre luglio/settembre sono in programma in Italia i seguenti
eventi organizzati, promossi o di riferimento degli Associati
CFI:
PITTI IMMAGINE FILATI - 2/4 luglio a Firenze
MODA IN - 9/11 settembre a Milano
PITTI IMMAGINE CASA - 12/14 settembre a Firenze
61a ESPOSIZIONE INT.LE DEL CICLO E MOTOCICLO - 16/21 settembre
a Milano
MICAM
SHOEVENT- 20/23 settembre a Milano
MODA PELLE BY PITTI - 25/26 settembre a Firenze
CERSAIE - 30 sett./5ottobre a Bologna
NEWS LETTER CFI - 30 luglio 2003
NORMATIVE FIERISTICHE E PROCEDURA DI INFRAZI0NE PROMOSSA
DALLA COMMISSIONE CEE (parte prima).
La Commissione CEE, in data 30 aprile 2003, ha indirizzato al
Ministero degli Affari Esteri una nota con la quale si è
richiamata l’attenzione del Governo Italiano sulla sentenza
della Corte di Giustizia UE del 15 gennaio 2002 che ha dichiarato
alcune normative statali e regionali contrarie ai principi stabiliti
dal Trattato di Roma sulla libertà di stabilimento e di
circolazione dei servizi.
In particolare la sentenza ha stabilito che le leggi nazionali
del 1934, del 1972 e del 1994, e le leggi regionali di Liguria
del 1978, di Veneto del 1988, di Emilia-Romagna del 1980, di Lombardia
del 1980, di Friuli-Venezia Giulia del 1981 e della Provincia
autonoma di Trento del 1978, contravvengono agli obblighi del
Trattato.
La Commissione nella sua comunicazione del 30 aprile 2003 ha sottolineato
come anche la legge quadro 11 gennaio 2001, n. 7 sul settore fieristico
solleva di per sé problemi di conformità con la
sentenza della Corte di Giustizia UE, con particolare riguardo
alla questione dell’autorizzazione preventiva all’esercizio
dei servizi di organizzazione di manifestazioni fieristiche, nonché
alla questione della composizione e del ruolo dell’istituto
del Comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico.
Il Ministero degli Affari Esteri, entro il termine del 30 giugno
indicato dalla Commissione, ha dato seguito alla nota precisando
che le normative impugnate dalla sentenza della Corte sono state
superate da successivi provvedimenti normativi regionali, mentre
le leggi nazionali, inclusa la legge quadro n. 7/2001, sono da
considerare decadute a seguito dell’entrata in vigore della
legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001 che ha trasferito
alle Regioni la competenza a legiferare in materia fieristica.
Lo stesso Ministero a supporto della tesi ha portato all’attenzione
della Commissione le leggi regionali di Lombardia n. 30 del 10
dicembre 2002, di Liguria n.8 del 9 febbraio 2000, di Emilia -Romagna
n. 12 del 25 febbraio 2000, di Veneto n.11 del 23 maggio 2002,
di Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 12 marzo 2003.
La Commissione CEE dovrà ora pronunciarsi sulla conformità
di tali normative regionali al dispositivo della sentenza della
Corte ed ai principi in essa contenuti.
NEWS LETTER CFI - 29 luglio 2003
NORMATIVE
FIERISTICHE E PROCEDURA DI INFRAZIONE PROMOSSA DALLA COMMISSIONE
CEE (parte seconda).
La posizione di CFI sulla questione della coerenza delle normative
fieristiche regionali con le direttive comunitarie in materia
e, più recentemente, con la sentenza della Corte di Giustizia
UE del 15 gennaio 2002 può essere così riassunta.
Sin dal 1998 CFI ebbe ad esprimersi in favore della tesi che l’organizzazione
di manifestazioni fieristiche in Italia dovessero essere regolate
nel rispetto dei principi di libero stabilimento e di libera prestazione
di servizi e di libera circolazione delle merci all’interno
dell’area comunitaria, accompagnata da norme a tutela del
consumatore fieristico.
In coerenza con tali principi, ed in particolare con quanto fissato
dal dispositivo della sentenza della Corte di Giustizia UE, si
sostiene che la legge regionale della Lombardia n.30 del 10 dicembre
2002 ha recepito compiutamente le direttive comunitarie, attraverso
la presa d’atto, da parte del competente Assessorato, della
comunicazione che ogni Organizzatore del progetto di manifestazione
è tenuto a fare. A rafforzare tale principio procedurale
è prevista la clausola del silenzio-assenso in quanto l’Organizzatore,
decorsi 60 giorni dalla comunicazione, e non intervenendo una
richiesta di integrazione di informativa, è legittimato
a realizzare il progetto espositivo.
La medesima legge regionale ha stabilito, in attuazione del principio
di tutela del consumatore fieristico, una procedura per l’attribuzione
della qualifica delle manifestazioni intesa a garantire espositori
e visitatori sulla qualità dell’evento che viene
iscritto nel calendario regionale e, successivamente, sul calendario
nazionale. La garanzia al consumatore fieristico è data
dal fatto che la procedura per l’assegnazione della qualifica
richiede il raggiungimento di determinati parametri qualitativi.
Su queste premesse CFI è intervenuto presso il Coordinamento
Tecnico Interregionale per le Fiere per sollecitare le Regioni
ad adottare il modello lombardo nella fase di elaborazione, o
rielaborazione, delle normative regionali in materia fieristica,
confermando i criteri di armonizzazione per determinare le qualifiche
delle manifestazioni e dei quartieri ospitanti e la redazione
del calendario italiano delle fiere internazionali e nazionali,
in conformità alle delibere della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni del 24 ottobre 2002.
CFI si è inoltre attivato presso le competenti Direzioni
Generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero
degli Affari Esteri e del Ministero delle Attività Produttive
al fine di dare alla Commissione CEE una risposta alla lettera
di messa in mora del 30 aprile 2003, entro il termine di tre mesi
dal ricevimento. Il Ministero degli Affari Esteri, titolato alla
risposta, ha inviato una comunicazione in tal senso, interrompendo
i termini delle messa in mora e riservandosi di eventualmente
sviluppare ulteriori motivazioni che dovrebbero far rientrare
la procedura, ove le considerazioni addotte richiedessero ulteriori
puntualizzazioni.
NEWS LETTER CFI - 29 luglio 2003
CALENDARIO
FIERISTICO ITALIANO 2004
Il 10 luglio 2003 a Roma è stato presentato alla stampa
il CALENDARIO FIERISTICO ITALIANO 2004 presso la sede della Conferenza
dei Presidenti delle Regioni a Roma, ha presenziato anche CFI.
Su invito dell’Assessore alle Finanze della Regione Liguria,
Renata Olivieri, CFI ha precisato che il Calendario 2004 è
il risultato positivo dell’azione delle Regioni per dare
attuazione alle delibere della Conferenza dei Presidenti del 24
ottobre 2002 in materia di indirizzi armonizzati in materia fieristica.
L’adozione delle schede per la rilevazione dei dati sulle
manifestazioni del 2003 sarà di grande aiuto per la formulazione
del Calendario 2005 il cui obiettivo è quello di garantire
il consumatore fieristico sulla qualità delle manifestazioni
che avranno ricevuto la qualifica internazionale, nazionale o
regionale e locale in base ai parametri armonizzati.
In merito al calendario fieristico italiano il Coordinamento Interregionale
per le fiere precisa che ogni eventuale variazione del calendario,
in termini di data e luogo, può essere recepita e registrata
mensilmente.
La richiesta di variazione deve essere fatta ad iniziativa dell’Ente
Organizzatore al competente Assessorato Regionale, con invito
a comunicare la stessa al Coordinamento Interregionale che provvederà
all’aggiornamento del calendario che è pubblicato
sul sito www.regioni.it.
NEWS LETTER CFI - 28 luglio 2003
IL
SISTEMA FIERISTICO EUROPEO VERSO L’AREA MEDITTERRANEA
Nel quadro
della riunione informale dei Ministri del Commercio dell’Unione
Europea, dei Paesi di nuova adesione e dei Paesi del Mediterraneo,
svoltasi a Palermo il 6 e 7 luglio, ha avuto luogo un convegno
avente per titolo “Il sistema fieristico europeo incontra
il sistema fieristico del Mediterraneo”, con la partecipazione
dei rappresentanti di 18 Quartieri Fieristici dell’area.
Il programma della riunione ha previsto un intervento del Presidente
CFI, Giancarlo Anselmi, che ha sottolineato le forti potenzialità
degli Enti Organizzatori del sistema industriale italiano per
una concreta collaborazione con i quartieri fieristici dell’area.
Il comunicato conclusivo della riunione ministeriale, per la prima
volta in un documento internazionale, menziona il ruolo delle
fiere specializzate come motore di sviluppo economico.
NEWS LETTER CFI - 28 luglio 2003
CFI
- STUDIO DI FATTIBILITA' PER ORGANIZZARE FIERE SPECIALIZZATE
NELL'AREA DEL MEDITTERRANEO
Nel 1993 CFI ha avviato uno studio, portato a conclusione nel
1995, con la collaborazione della DG III della Commissione CEE,
che si è posto come principale obiettivo quello di fornire
un supporto minimo per la valutazione della opportunità
di organizzare una tipologia di manifestazione fieristica itinerante
con finalità di cooperazione nei Paesi dell’area
del Mediterraneo meridionale ed orientale.
Lo studio è partito del presupposto che le fiere possono
assumere un ruolo importante all’interno di processi di
cooperazione allo sviluppo.
Tale documento, con i necessari aggiornamenti economico-statistici,
può correttamente collocarsi nell’ambito delle politiche
dell’Unione Europea per la cooperazione industriale e commerciale,
riconfermate in occasione delle riunione informale dei Ministri
del Commercio dell’Unione Europea, dei Paesi di nuovo adesione
e dei Paesi del Mediterraneo, svoltasi a Palermo il 6 e 7 luglio
2003.
E’ significativo il fatto che per la prima volta in un comunicato
conclusivo di una riunione a livello ministeriale si menziona
il ruolo delle fiere specializzate come motore di sviluppo economico.
Come già precisato il documento CFI può riconfermare
le sua validità attraverso un aggiornamento dei dati economici
di riferimento dei Paesi dell’area mediterranea, dati che
già al momento della loro rilevazione avevano confermato
la fattibilità di progetti di manifestazioni fieristiche
specializzate che potrebbero oggi non essere itineranti, ma essere
collocate stabilmente presso strutture fieristiche, nel quadro
di un calendario internazionale predeterminato.
NEWS LETTER CFI - 28 luglio 2003
FIERA
MILANO. IL POLO ESTERNO EVOLVE NEI TEMPI PROGRAMMATI
Il Corriere della Sera del 23 luglio 2003 ha
dato ampio risalto alla visita che il Presidente della Regione
Lombardia Roberto Formigoni ed il Presidente di Fondazione Fiera
Milano Luigi Roth hanno fatto al cantiere del nuovo Polo fieristico
milanese di Rho-Pero.
Lo stato di avanzamento dei lavori e la programmazione delle opere
infrastrutturali, sottoposta ad una apposita Commissione di vigilanza
istituita dalla Regione, danno garanzia che il nuovo Polo fieristico
sarà dotato per tempo di tutte le strutture necessarie
al suo funzionamento alla data del 30 marzo 2005.
A partire quindi dalla primavera 2005, a lavori terminati, la
nuova fiera garantirà 530.000 metri quadri espositivi lordi,
articolati in otto padiglioni, di cui sei monoplanari e due biplanari.
All’interno del recinto fieristico sono disponibili 80 sale
congressi, 20 ristoranti, 25 bar.
Con l’utilizzo del Polo esterno comincerà la progressiva
dismissione del Polo urbano, che resterà in attività
limitatamente ai padiglioni del Portello (14,15, e 16) integrati
dai padiglioni 12, 13, 19 e 17 parziale per 104.113 metri quadrati
espositivi lordi.
La complessità delle opere in cantiere, di cui quelle infrastrutturali
coinvolgono la Pubblica Amministrazione, aveva fatto sorgere qualche
perplessità sulla piena operatività del nuovo Polo
fieristico nei tempi progettati. L’autorevole e responsabile
intervento dei Presidenti Formigoni e Roth fuga ogni motivo di
dubbio e CFI è lieto di poter informare i propri Associati
della possibilità di confermare - o di rimodulare,
razionalizzandoli - i calendari delle manifestazioni da
essi organizzate a partire dalla primavera 2005, per il miglior
posizionamento delle nostre fiere sul mercato mondiale.
NEWS LETTER CFI - 28 luglio 2003
STATUTO
CFI. PROGETTO DI RIFORMA
Si sono conclusi i lavori della Commissione Ristretta incaricata
dalla Giunta CFI e da CTC di elaborare il progetto di riforma
delle Statuti CFI. Il testo conclusivo è stato opportunamente
vagliato in sede legale ed ha avuto parere favorevole da parte
di Confindustria.
Gli obiettivi della riforma statutaria indicati dalla Giunta CFI
sono stati:
- l’adeguamento alle modifiche del sistema fieristico italiano
derivanti dalle normative statuali e regionali che regolano la
materia in attuazione della legge quadro n°7 dell’11
gennaio 2001, la legge costituzionale n°3 del 18 ottobre 2001
e le leggi regionali da essa derivanti, nonché in adesione
al dispositivo della sentenza della Corte di Giustizia UE del
15 gennaio 2002;
- l’allargamento di CFI alle componenti del sistema Confindustria
interessate con ruoli istituzionali diversi alla materia fieristica
con l’obiettivo di rafforzare, attraverso un più
stretto coordinamento operativo, la presenza industriale nel mondo
fieristico;
- lo sviluppo della partecipazione della componente CFI rappresentata
dagli organizzatori di manifestazioni dedicate al settore industriale
attraverso il nuovo istituto della Conferenza degli Enti Organizzatori
(CEO).
In particolare la riforma statutaria, tenendo in evidenza alcune
indicazioni di fondo della base associativa CFI, ha previsto:
- l’inserimento delle Confindustrie Regionali tra i soci
CFI;
- l’abolizione della categoria dei soci aggregati;
- il diritto di voto correlato al contributo versato annualmente
a CFI;
- la trasformazione dell’Assemblea in Assemblea Generale
CFI;
- la creazione dell’istituto della Conferenza degli Enti
Organizzatori con proprio regolamento di funzionamento;
- la ristrutturazione della Giunta CFI e del Comitato di Presidenza,
creando la funzione di Vicepresidente vicario eletto dall’Assemblea
Generale e confermando i due Vicepresidenti rispettivamente di
nomina confederale e della Conferenza degli Enti Organizzatori;
- la nuova regolamentazione dell’istituto dei Probiviri
adeguandosi allo statuto confederale;
- la regolamentazione dell’istituto dei Revisori dei Conti;
- la puntualizzazione della procedura di cooptazione alla Giunta
CFI.
Il testo finale del rinnovando Statuto CFI sarà portato
all’esame ed alla approvazione della Giunta CFI nella sua
prossima riunione del 22 settembre 2003.
NEWS LETTER CFI - 28 luglio 2003
IL WEB NON
E’ UNA MINACCIA PER LE MANIFESTAZIONI REALI
Durante il Convegno che si è svolto a Milano organizzato
dal Comitato Fiere Industria dal titolo “Servizi online
e virtualità delle manifestazioni internazionali”
sono stati presentati i risultati di una ricerca condotta dall’Università
Bocconi sull’utilizzo di Internet da parte delle Organizzazioni
produttive del “Made in Italy”.
La ricerca svolta dalla Professoressa Golfetto del CERMES -
Centro di Ricerca sui Mercati - dell’Università
Bocconi di Milano, ha analizzato la presenza fieristica italiana
su Internet, intesa sia come offerta di servizi fieristici online
da parte delle manifestazioni “fisiche” tradizionali,
sia come offerta di “alternative virtuali” alle manifestazioni
stesse.
Il campione analizzato è composto da 168 siti delle principali
manifestazioni fieristiche rispetto ad una selezione di 25 siti
benchmark, scelti tra le più internazionalizzate d’Europa
e degli Stati Uniti.
L’analisi dei siti italiani ha messo in luce il fatto che
il 95% delle manifestazioni italiane di livello internazionale
dispone di un proprio sito, in cui vengono presentate informazioni
sulla manifestazione e sui mercati di riferimento, vari tipi di
rappresentazione dell’offerta espositiva e la gamma di servizi
fieristici disponibili per espositori e visitatori, acquistabili
anche online.
L’analisi ha valutato in particolare la profondità
delle informazioni e il grado di servizi offerti dai siti in esame,
da cui emerge soprattutto che i siti delle manifestazioni italiane
sono ancora un po’ poveri di informazioni, sia per quanto
riguarda l’aspetto “turistico” (accessibilità,
ricettività, svaghi, ecc. della città ospitante)
sia per quanto riguarda l’aspetto “business”
(mercati di riferimento e target della manifestazione). Inoltre,
la quota di siti che presentano servizi “collaterali”
a espositori e visitatori, con relativa possibilità di
acquisto online è limitata, mentre sono pochissimi i siti
che offrono una “visita virtuale” della manifestazione
(stand in 3D, chat con gli espositori, percorsi tematici, ecc.).
Nel complesso, tuttavia, la situazione di siti italiani (malgrado
le note difficoltà di penetrazione del web nel nostro Paese)
non appare molto distante a quella dei siti benchmark. Sotto il
profilo della completezza dei contenuti e dei servizi offerti,
(presenza-assenza delle diverse categorie di informazioni e di
servizi) i siti benchmark sono utilizzati al 50% delle possibilità,
mentre quelli italiani (in genere di costituzione più recente)
raggiungono il 30%.
I siti italiani risultano invece essere sostanzialmente allineati
ai siti benchmark sotto il profilo della funzionalità tecnica
(navigabilità, velocità di caricamento, multimedialità,
ecc.) mentre sono superiori da un punto di vista del profilo estetico
(grafica, armonia cromatica, ecc.).
Dal punto di vista degli Organizzatori, la presenza sul web ha
soprattutto l’obiettivo di migliorare l’informazione
e la promozione della manifestazione presso gli utenti, anche
se sono ancora molto pochi coloro che realizzano una valutazione
dei ritorni dell’impegno su Internet e la maggior parte
dichiara di non essere in grado di valutare pienamente i risultati
dell’attività online rispetto a quella reale. Inoltre,
risulta che non vengono in genere offerti servizi o possibilità
di presenza sul sito a imprese che non siano anche espositori
e che la promozione del sito presso motori di ricerca (i quali
costituiscono il vero moltiplicatore di contatti) è effettuato
in meno della metà dei casi.
In tale quadro, sotto il profilo dell’utilizzo del sito
emerge che la presenza di espositori sul sito avviene soprattutto
attraverso modalità che non richiedono impegno (di tempo
o economico) da parte degli espositori stessi. Inoltre, i “visitatori
virtuali” risultano in numero mediamente inferiore e meno
internazionalizzato dei visitatori reali, il traffico dei visitatori
del sito è concentrato per il 69% dei visitatori nel periodo/mese
della manifestazione e l’accesso al sito avviene direttamente
nel 67% dei casi (solo nel 33% dei casi il visitatore passa attraverso
motori di ricerca o simili). Ciò a testimonianza delle
forza dei marchi fieristici, ma anche del limitato uso che viene
fatto del web per moltiplicarne la visibilità.
Si può dunque affermare che le tecnologie multimediali
applicate alle fiere non hanno determinato il paventato calo di
interesse per le fiere specializzate e quindi il web è
destinato a rafforzare e non a sostituire le manifestazioni reali.
Analizzando alcuni dati elaborati da CERMES/Bocconi risulta infatti,
dal raffronto tra l’anno 1995 e il 2001, che le manifestazioni
fieristiche internazionali, hanno fatto registrare una crescita
di
- manifestazioni da 130 a 158
- aree locate da 3.5 milioni di mq a 4 milioni di mq
- espositori totali da 91.208 a 103.562
- espositori stranieri da 22.607 a 26.470
- visitatori totali da 8.9 milioni a 10.9 milioni
- visitatori stranieri da 711 mila a 717 mila
Le fiere online, ancorché perfettibili, non rappresentano
una minaccia per le fiere fisiche, che invece continueranno a
prosperare, come risulta dai dati sopra ricordati.
NEWS LETTER CFI - 25 luglio 2003
NORMATIVE REGIONALI SULLE FIERE
CFI si sta attivando su diversi fronti per conseguire normative
regionali armonizzate in materia fieristica.
In primo luogo ha collaborato e collabora con il Coordinamento
Interregionale per le Fiere nella elaborazione di criteri uniformi
in tema di:
- qualifica delle manifestazioni fieristiche;
- qualifica dei quartieri fieristici;
- calendario italiano delle fiere internazionali e nazionali;
- scheda di rilevazione dei dati statistici delle manifestazioni.
Collabora con AEFI e CFT nella elaborazione di un progetto di
certificazione dei dati riguardanti le manifestazioni fieristiche.
Infine ha dato un contributo alla stesura della legge n° 30
del 10 dicembre 2002 della Regione Lombardia ed al suo Regolamento
di attuazione di prossima pubblicazione.
Inoltre sta offrendo collaborazione in diverse sedi regionali
per l’applicazione dei deliberati della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni del 24 ottobre 2002 che hanno approvato i criteri
sulla qualifica delle manifestazioni, dei quartieri fieristici
e sul calendario italiano delle fiere, nel quadro di normative
armonizzate.
Nell’ambito del Ministero delle Attività Produttive
partecipa ai lavori per la creazione del Tavolo dei Sistema Fieristico
Italiano ai fini della promozione all’estero delle fiere
italiane.
CFI partecipa inoltre ai seguenti organismi:
- Gruppo di lavoro permanente per l’esame e l’approfondimento
delle problematiche del settore, nell’ambito del Coordinamento
Interregionale per le Fiere;
- Commissione consultiva delle Regione Lombardia per il Settore
Fieristico;
- Commissione tecnica consultiva per le fiere delle Regione Emilia-Romagna.
LE FONTI:
1) Commissione delle Comunità Europee.
“Comunicazione interpretativa concernente l’applicazione
delle regole del mercato interno al settore delle fiere e delle
esposizioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale CE dell’8
maggio 1998.
2) Sentenza della Corte di Giustizia UE del 15 gennaio 2002 che
ha condannato la Repubblica Italiana per aver mantenuto in vigore
norme statali, regionali e provinciali in materia fieristica ritenute
incompatibili con i principi comunitari della libera prestazione
dei servizi e della libertà di stabilimento stabiliti dal
Trattato di Roma.
3) Legge quadro sulla attività fieristiche n° 7 dell’11
gennaio 2001.
4) Legge costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001 recante modifiche
al Titolo V, parte seconda, della Costituzione e parere pro-veritate
sollecitato da CFI sulla portata del dettato costituzionale al
fine della tutela della concorrenza e del consumatore fieristico.
5) Delibere della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Provincie Autonome italiane del 24 ottobre 2002.
6) Legge Regionale n° 30 del 10 dicembre 2002 della Regione
Lombardia (BURL del 13/12/2025) e Regolamento di Attuazione.
NEWS LETTER CFI - 25 luglio 2003
PARERE
PROVERITATE
La riforma del titolo V della Costituzione apportata dalla legge
costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001 ha fissato le competenze
di Stato e Regioni in base al principio della ripartizione delle
funzioni.
Alcune funzioni non sono suscettibili di una valutazione frazionata
e, in tale contesto, lo Stato può certamente intervenire
per disciplinare la materia, almeno sui principi.
Premesso che la funzione di “tutela della concorrenza”
rientra nella competenza esclusiva dello Stato, le leggi regionali
conseguenti devono trovare nella legge statale la fonte cui riferirsi.
La “tutela della concorrenza” rientra nella più
ampia materia della “regolamentazione di un settore economico”
nel cui ambito si colloca il sistema fieristico, la cui valenza
è stata riconosciuta dalla legge quadro n° 7 dell’11
gennaio 2001 e più recentemente della Sentenza della Corte
di Giustizia CE del 15 gennaio 2002.
Pertanto, fermo che una funzione di indirizzo e coordinamento
non può essere disconosciuta in capo allo Stato anche per
la tutela della concorrenza in materia fieristica, ne discende
che, dinanzi all’esercizio di detta funzione, le normative
regionali in tale materia dovranno necessariamente uniformarsi
ai dettami contenuti nella relativa disciplina statale.
A sostegno di ciò si evidenziano i seguenti punti:
a) la nuova competenza delle Regioni è da attribuire all’interesse
dello Stato a decentrare talune funzioni, piuttosto che all’interesse
proprio delle Regioni;
b) la previgente normativa delle funzioni delegate alle Regioni
a statuto speciale, e talune specifiche sentenze della Corte Costituzionale,
hanno previsto comunque la funzione di indirizzo e coordinamento
dello Stato rispetto alle autonomie normative regionali;
c) l’idea del coordinamento, intesa quale capacità
di indicare obiettivi primari ed i criteri per perseguirli, è
sicuramente compatibile con un sistema fondato sul principio dell’autonomia
e necessaria quando si vuole operare nell’ambito di una
società complessa;
d) la competenza statuale in materia di concorrenza è trasversale
a tutti i settori economici, compresa la materia fieristica, e
come tale comporta la necessità di coordinamento centrale;
e) normative di indirizzo sulla tutela della concorrenza in materia
fieristica e sulla tutela del consumatore fieristico non sono
da considerare limiti all’autonomia, ma come strumento per
salvaguardare interessi non suscettibili di apprezzamento frazionato,
e ciò con particolare riferimento alle manifestazioni fieristiche
di livello internazionale e nazionale;
f) non ultimo elemento di fatto è l’esigenza emersa
nell’ambito del Coordinamento tecnico interregionale per
le fiere di una linea uniforme nella qualificazione delle manifestazioni
fieristiche e dei Quartieri fieristici e dei criteri per la diffusione
del calendario annuale delle manifestazioni internazionali e nazionali.
Le considerazioni sopra enunciate sono analiticamente motivate
e confermate da un parere pro-veritate del 2 ottobre 2002 che
CFI ha richiesto ad un Collegio di Docenti universitari di diritto
amministrativo.
NEWS LETTER CFI - 25 luglio 2003
LEGGE
REGIONALE LOMBARDA n° 30 del 10 dicembre 2002 (Supplemento
ordinario n° 50 del BURL del 13/12/2025) “Promozione
e sviluppo del sistema fieristico lombardo”
Si ritiene che la legge regionale sia ben strutturata ed adeguata
alle direttive UE, nonché alla recente sentenza della Corte
di Giustizia, confermando il carattere dell’attività
fieristica come attività imprenditoriale di natura privatistica
(già riconosciuto dalla legge quadro n° 7 del 2001),
e come tale sottratta a regimi vincolistici.
Nell’articolato (art. 14 - Regolamento di attuazione)
manca un riferimento alla disciplina relativa alla trasformazione
degli Enti organizzatori, costituiti a norma della legge regionale
45/80, i cui statuti sono stati approvati dalla Giunta regionale.
Tuttavia la bozza di regolamento di attuazione all’art.
20 disciplina la materia, nei termino sostenuti da CFI.
L’art. 3 determina in 1.000 mq. la superficie massima per
le manifestazioni espositive organizzate nell’ambito di
convegni ed eventi culturali. Tale entità va intesa come
limite massimo da correlare con la dimensione dell’evento
cui si riferisce.
L’art. 4, punto 5, stabilisce l’obbligo di bilanci
asseverati per le manifestazioni con qualifica internazionale
e nazionale, condiviso da CFI.
L’art. 5 stabilisce l’obbligo della comunicazione
preventiva alla Regione, il principio del silenzio-assenso, l’intervallo
di 60 giorni tra comunicazione e realizzazione in omaggio al principio
di libertà di stabilimento, senza implicazioni con il successivo
iter relativo alla qualifica della manifestazione ed al calendario.
L’art. 6 è importante dichiarazione di indirizzo
per il riconoscimento di possibili intese europee per evitare
concomitanze e per addivenire alla elaborazione di un calendario
europeo, oltre a promuovere forme di coordinamento interregionale
sulle qualifiche e sul calendario fieristico nazionale.
Con l’art. 7 si stabiliscono i tempi procedurali che sono:
- 31 gennaio: richiesta di inserimento nel calendario e di riconoscimento
della qualifica delle manifestazioni;
- 31 marzo: la Regione comunica il riconoscimento della qualifica
e trasmette al Coordinamento Interregionale eventuali modifiche
di date;
- 30 giugno: termine del procedimento di formazione del calendario
fieristico italiano;
- 31 luglio: la Regione approva il calendario delle fiere internazionali
e nazionali;
- 15 settembre: la Regione approva il calendario delle fiere locali;
- 30 novembre: la Regione pubblica il calendario regionale delle
fiere.
Con questi tempi procedurali si possono individuare spazi utili
per addivenire alla auspicata edizione del calendario nazionale
ed europeo, nell’intervallo tra le ultime due date.
Quanto agli articoli 8 e 9 nulla vi è da eccepire, se non
rilevare che non si fa menzione del problema della trasformazione
degli Enti organizzatori costituiti a norma della legge 45/80,
che viene abrogata. Problema ovviato con il Regolamento di attuazione.
L’art.10 prevede la nomina della Commissione Consultiva
Regionale per il settore fieristico che, nella sua indeterminatezza
potrebbe rivelarsi pletorica. La sua costituzione riveste carattere
della massima urgenza, visto che tra i suoi compiti vi è
il parere sul Regolamento di attuazione della legge regionale
che deve essere approvato entro 60 giorni dalla entrata in vigore
della legge stessa, per di più di intesa con le altre Regioni
in tema di parametri per le qualifica dei quartieri fieristici
e delle manifestazioni fieristiche, oltre che del calendario nazionale.
L’art. 11, riguardante la promozione del sistema fieristico
non prevede la partecipazione delle rappresentanze imprenditoriali
all’apposito comitato per la programmazione, che è
costituito esclusivamente da rappresentanti della burocrazia regionale.
Il progetto promozionale va vissuto anche alla luce di iniziative
settoriali gestite in sede nazionale e/o regionali concorrenti
e, conseguentemente, l’apporto delle Associazioni più
rappresentative del sistema fieristico italiano può essere
conferente così come quello di Confindustria Lombardia
per il settore industriale.
Sull’art. 12 (Sanzioni) si rileva che talune misure indicate
appaiono ragionevoli: peraltro la flessibilità ammessa
può tenere conto, nella casistica, della buona fede, delle
colpa per negligenza e della responsabilità per dolo o
frode. In proposito si raccomanda il massimo rigore in sede applicativa.
NEWS LETTER CFI - 25 luglio 2003
MINISTERO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE -ACCORDI DI SETTORE
Il Ministero delle Attività Produttive, Dipartimento Internazionalizzazione,
D.G. per la promozione degli scambi Div. III, ha diffuso la circolare
n° 500204 in data 8 gennaio 2003, contenente comunicazioni
in materia di Accordi di Settore.
La direttiva ministeriale è dedicata all’utilizzo
delle risorse finanziarie derivanti dalla legge 1083/1954, riservate
alle Associazioni di categoria nel quadro degli accordi di settore
che coinvolgono il Ministero, l’ICE e le Associazioni stesse.
L’applicazione dei benefici della legge 1083 anche agli
Enti fieristici e agli Enti organizzatori verrà a cessare
con la trasformazione di detti Enti in società di capitali,
così come previsto della vigenti normative in materia fieristica,
nonché dalle direttive europee.
Mentre è all’esame un accordo di settore per il Sistema
Fieristico Italiano, finalizzato alla promozione internazionale
del sistema stesso, le iniziative riguardanti le singole manifestazioni
fieristiche possono rientrare nell’ambito dei diversi Accordi
di Settore.
Questo passaggio è espressamente previsto dalla nota ministeriale
in oggetto quando, sotto il titolo 2. Risorse, specifica che “Possono
altresì concorrere alla copertura del 50% a carico dell’Associazione
anche gli apporti finanziari provenienti da altri organismi privati,
quali sponsor delle iniziative (organismi fieristici, Camere di
Commercio, banche, ecc.)”.
Dall’accordo politico tra Ente fieristico ed Associazione
di categoria di riferimento è possibile avvalersi in futuro
delle risorse della legge 1083 nella promozione di un settore
industriale e della sua fiera di riferimento.
NEWS LETTER CFI - 25 luglio 2003
IL
REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA’ FIERISTICHE
Nel
1999 l’imposta sugli spettacoli è stata sostituita
con l’imposta sugli intrattenimenti, limitatamente ad alcune
attività che presentano l’aspetto ludico e di puro
divertimento.
Dalla regolamentazione il legislatore ha opportunamente, e per
coerenza concettuale, escluso le attività culturali, ma
ha trascurato l’attività fieristica la cui peculiarità
economica è stata ignorata o dimenticata.
Conseguentemente dal 1999 ad oggi le attività fieristiche
sono assimilate impropriamente a quelle di intrattenimento con
la conseguenza di subire aggravi burocratici che penalizzano e
appesantiscono la gestione imprenditoriale delle manifestazioni
di natura commerciale ed economica che si confrontano in un contesto
europeo di libera concorrenza, vigilato con puntualità
dall’Autorità comunitaria.
Il caso italiano è pertanto da considerarsi anomalo, in
particolare quando, in virtù della normativa sugli intrattenimenti
vigente, si affida alla SIAE il controllo fiscale della gestione
degli accessi alle manifestazioni fieristiche ed, in extenso,
della gestione amministrativa degli Enti fieristici ed organizzatori.
AEFI, CFI, CFT hanno da tempo sollecitato il Ministero dell’Economia,
Agenzia delle Entrate, ad apportare le necessarie modifiche normative
per restituire alle attività fieristiche il regime IVA
ordinario, sottraendosi all’improprio controllo di SIAE.
In tal senso l’azione delle componenti del sistema fieristico
italiano ha portato all’approvazione di ordini del giorno
parlamentari in occasione della discussione delle leggi finanziarie
del 2002 e del 2003 e avanzando una precisa e motivata proposta
di estrapolazione dalla tabella all. C del DPR 600/1972 della
dizione “mostre e fiere campionarie”.
La posizione delle Associazioni rappresentative del sistema fieristico
italiano è motivata da alcune considerazioni di fondo.
In primo luogo si pone il principio riconosciuto dalle direttive
europee e dalle normative italiane della natura imprenditoriale
della attività fieristica e della sua rilevanza economica
ai fini dello sviluppo dell’economia nazionale e della internazionalizzazione
delle imprese, il tutto collegato alla definitiva trasformazione
di tutti gli enti fieristici e degli enti organizzatori in società
di capitali.
In secondo luogo occorre considerare che le normative dei diversi
paesi europei, cui quali il sistema fieristico italiano si confronta,
non prevedono controlli di natura fiscale affidati ad enti di
natura privata privi di competenza specifica e con finalità
statutarie di altra natura quale è la tutela del diritto
d’autore e le cui risorse sono destinate a soggetti privati
assolutamente non assimilabili ai soggetti appartenenti al sistema
fieristico.
Infine è opportuno ricordare che la restituzione dell’attività
fieristica al normale regime IVA non modifica il gettito fiscale
per l’Erario in quanto con la modifica richiesta si conferma
l’aliquota ordinaria del 20%.
Con l’approvazione del collegato fiscale alla legge finanziaria
2002, avvenuta il 26 marzo, e con la riforma dell’IVA in
esso prevista dall’art. 5, mirata alla semplificazione delle
procedure, si ritiene che l’obiettivo che si propone il
sistema fieristico italiano possa essere finalmente raggiunto
nell’ambito delle leggi delega che il Ministero dovrà
varare.
NEWS LETTER CFI - 25 luglio 2003
PROCEDURA D’INFRAZIONE DELLA COMMISSIONE UE
AVVERSO LA REPUBBLICA ITALIANA
SULLE NORMATIVE FIERISTICHE
La sentenza della Corte di Giustizia UE del 15 gennaio 2002 ha
condannato la Repubblica Italiana a modificare le normative nazionali
e regionali in materia fieristica, rilevandosi che quelle vigenti
prima dell’entrata in vigore della legge quadro n° 7
dell’11 gennaio 2001 sono incompatibili coi principi comunitari
della libera prestazione dei servizi e della libertà di
stabilimento fissati dal Trattato di Roma.
In particolare si è fatto riferimento alle normative nazionali
del 1934, 1972 e 1994, nonché alle normative regionali
di Liguria, Veneto, Marche, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Abruzzo e della Provincia Autonoma di Trento.
Le norme contestate riguardano l’obbligo per l’Organizzatore
di fiere:
- del riconoscimento ufficiale da parte delle Autorità;
- di disporre di una sede permanente nel territorio italiano;
- di possedere una particolare forma o status giuridico;
- di svolgere attività in via esclusiva e senza scopo di
lucro;
- di organizzare le fiere con periodicità;
- di rispettare scadenze particolarmente vincolanti nell’ambito
della procedura amministrativa di autorizzazione obbligatoria;
- di organizzare una manifestazione che sia conforme agli obiettivi
fissati da una Regione nel quadro della programmazione regionale;
- di vietare l’organizzazione di manifestazioni che non
siano iscritte nel calendario ufficiale.
Ciò premesso, nelle more del giudizio presso la Corte di
Giustizia UE e prima della sentenza, lo Stato italiano ha varato
la legge quadro n° 7 dell’11 gennaio 2001, il cui contenuto
ha mantenuto insoluti molti degli aspetti censurati dalla sentenza.
Con la legge costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001 è
intervenuta una sostanziale modifica sulla competenza normativa
in materia fieristica che è stata trasferita dallo Stato
alle Regioni.
Conseguentemente le censure derivanti dalla sentenza della Corte
di Giustizia UE e dei conseguenti principi cui devono ispirarsi
le normative in materia sono da trasferire nelle leggi regionali.
In Italia pertanto si è in una fase di transizione che
vede le Regioni impegnate a normare ex-novo o a modificare le
normative vigenti per adeguarle alle direttive della Commissione
UE concernenti l’applicazione delle regole del mercato interno
al settore delle fiere e delle esposizioni, come risultano dalla
comunicazione interpretativa pubblicata dalla G.U.C.E. dell’8
maggio 1998.
Le normative regionali in fieri si dovranno pertanto ispirare
ai principi fondamentali della libera prestazione di servizi e
della libertà di stabilimento.
Questi principi comportano:
- la semplice presa d’atto da parte della Amministrazione
regionale della volontà di un Organizzatore di organizzare
una manifestazione fieristica, con semplice facoltà di
richiedere un supplemento di informativa finalizzata ad accertare
eventuali impedimenti di ordine o interesse pubblico;
- l’istituto del silenzio-assenso da parte della Amministrazione
regionale a fronte della comunicazione dell’Organizzatore
mira a semplificare al massimo l’aspetto burocratico;
- l’obbligo di non frapporre ostacoli alla libertà
di organizzazione fieristica attraverso il riconoscimento ufficiale,
la pretesa di una sede permanente, di una forma o status giuridico
particolare, di attività esclusiva e senza scopo di lucro,
di periodicità della manifestazione.
Peraltro nella sentenza della Corte di Giustizia UE è stato
enunciato un ulteriore principio di rispetto dell’interesse
generale inteso a garantire la necessaria qualità del servizio
offerto e la sicurezza della manifestazione nell’interesse
della tutela del consumatore fieristico.
Questo soggetto (il consumatore fieristico) e che si identifica
sostanzialmente in due categorie specifiche, il visitatore e l’espositore,
deve poter disporre di strumenti conoscitivi che gli consentano
di fare le proprie scelte operative in materia fieristica, in
omaggio al principio della trasparenza dell’offerta stessa.
Sotto questo altrettanto rilevante aspetto si sostiene che lo
strumento della certificazione dei dati, il conseguente riconoscimento
di qualifica della manifestazione, su richiesta dell’Ente
organizzatore, e la pubblicazione di un calendario nazionale costituiscono
le condizioni per affermare il principio della tutela del consumatore
fieristico attraverso la trasparenza e la pubblicità delle
referenze di ogni manifestazione, senza con ciò limitare
il principio di base della libertà di stabilimento e di
prestazione dei servizi.
Le procedure previste dalle normative regionali a tutela del consumatore
fieristico sono intese al rispetto del principio di garantire
la necessaria qualità del servizio offerto e la sicurezza
della manifestazione, riconosciuto dalla sentenza della Corte
di Giustizia UE al paragrafo 27.
In conclusione le normative regionali italiane, che vanno a sostituire
la legge quadro n° 7 dell’11 gennaio 2001 e che accolgono
alcuni principi fondamentali da esse stabiliti in armonia con
le direttive europee, si dovranno ispirare ai due principi fondamentali
che regolano il mercato: libertà di stabilimento nell’esercizio
di una attività imprenditoriale e tutela del consumatore.
In tal senso la recente normativa varata dalla Regione Lombardia,
con la L.R. n° 30 del 10 dicembre 2002 e relativo regolamento
di attuazione n° 5 del 12 aprile 2003, appare come il modello
che meglio ha realizzato i due principi sopra enunciati.
In attuazione del principi della libertà di stabilimento
CFI sostiene la validità della seguente procedura:
- l’Organizzatore, sia esso privato o pubblico, che svolge
una attività, anche non specifica, all’interno dell’UE
è obbligato a comunicare - a tempo debito, con il
più largo anticipo rispetto alla data dell’evento
- alla Pubblica Amministrazione il progetto fieristico e la P.A.
ne prende atto, anche attraverso il semplice silenzio-assenso,
salva la facoltà di richiedere un supplemento di informazione
per accertare eventuali impedimenti di ordine e interesse pubblico.
L’Organizzatore ha comunque il diritto di realizzare il
progetto fieristico decorsi sessanta giorni dalla comunicazione
o dalla richiesta di informazioni integrative.
Quanto al principio della tutela del consumatore fieristico CFI
sostiene che esso sia rispettato con la prescrizione che:
- l’Organizzatore chieda la qualifica della manifestazione
ed il suo inserimento nel calendario regionale e nazionale;
- l’Organizzatore certifichi la veridicità dei dati
riguardanti la manifestazione e dichiari l’avvenuta verifica
del bilancio annuale da parte di società di revisione contabile;
- l’Organizzatore disponga di un regolamento della manifestazione
ispirato a criteri che garantiscono la libera concorrenza, la
trasparenza e la libertà di impresa anche tutelando la
parità di accesso alle strutture, nonché l’adeguatezza
della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti,
nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni
ad essi relativi.
Da fonte qualificata e informata a Bruxelles si è potuto
appurare quanto segue:
a) la Commissione UE ha inviato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri della Repubblica Italiana, alla fine di aprile 2003,
una lettera di messa in mora per la mancata applicazione del dispositivo
della sentenza della Corte di Giustizia UE del 15 gennaio 2002.
b) Il Governo Italiano deve formalizzare una risposta entro 60
giorni dal ricevimento della lettera della Commissione, e cioè
entro il 30 giugno 2003, pena l’applicazione di onerose
sanzioni pecuniarie.
c) La risposta alla Commissione può non essere esaustiva,
ma è importante interrompere la decorrenza del termine
del 30 giugno 2003, con riserva di far pervenire, entro un termine
ragionevole, le motivazioni dettagliate a scarico di quanto eccepito
nella lettera di messa in mora.
d) È opportuno ricordare che, in questa fase procedurale,
la Commissione giudica e decide nei limiti e nei termini della
sentenza della Corte di Giustizia UE, senza facoltà discrezionali.
e) La legge regionale della Lombardia n°30 del 10 dicembre
2002 viene valutata presso la Commissione in termini positivi,
anche se taluni punti richiedono un supplemento di motivazione.
In particolare è da approfondire:
- la portata e le finalità delle definizioni “secondo
gli indirizzi di programmazione regionale e locale” (art.
1) e “nel rispetto delle normative internazionali e degli
indirizzi di programmazione regionale” (art. 5.1);
- la tassatività dei termini di cui all’art. 7;
- la composizione ed i compiti della Commissione Consultiva Regionale
con la partecipazione di rappresentanze delle associazioni di
categoria del settore fieristico (art. 10).
f) Le sanzioni pecuniarie comminate dalla Commissione UE sono
a carico dello Stato Italiano, anche se le responsabilità
sono delle Regioni che non hanno aggiornato le rispettive normative
fieristiche.
NEWS LETTER CFI - 25 luglio 2003
Inizio
pagina |